Art. 290 · Rancio.
RegolamentoCapo VIII

Art. 290

223 / 413

Rancio.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1115. Ciascun furiere registra ogni giorno in apposito quaderno che rimane in cucina, la forza del suo squadrone, il numero degli uomini presenti all'ordinario, la quantità ed il prezzo dei commestibili occorrenti. § 1116. All'ora stabilita, il sergente d'ispezione raduna i rancieri per far accendere i fuochi, e li accompagna al ripostiglio dei viveri, ove distribuisce a ciascun caporale quelli del suo squadrone, in presenza dell'uffiziale di picchetto. I rancieri attendono quindi alla cottura del rancio del rispettivo squadrone, avvertendo specialmente di ben mondare i legumi se ve ne sono. § 1117. Mezz'ora avanti il primo segnale del rancio, i rancieri recano in cucina le gavette dello squadrone. I caporali di settimana avvertiranno che vi sieno recate pure le gavette degli assenti per servizio, dei detenuti e dei ricoverati all'infermeria. I caporali di cucina adempiranno dal canto loro al disposto del § 1016 e seguenti. § 1118. Il sergente d'ispezione dà a suo tempo il segnale di togliere le marmitte dal fuoco; il caporale ripartisce quindi il rancio dei militari di servizio fuori del quartiere, nelle marmitte destinate a riceverlo. Al segnale successivo le consegna al caporale degli uomini destinati a recarlo ai sopradetti individui. Il sergente d'ispezione darà loro il segnale della partenza, e si assicurerà preventivamente che essi vestano la montura prefissa e sieno provvisti di tutti gli attrezzi necessari. Il caporale ranciere consegna similmente al caporale di settimana le gavette degli uomini ricoverati all'infermeria, o detenuti in punizione, perché loro sieno fatte pervenire. § 1119. Intanto il sergente di settimana, riuniti gli uomini presenti allo squadrone, li conduce in ordine alla cucina, per la distribuzione. § 1120. Terminata questa, il caporale ranciere fa ripulire la cucina ed i suoi attrezzi, riempire d'acqua le marmitte pel rancio seguente, nella quantità di un litro ed un terzo per ciascun uomo, e riporre in fine le marmitte sui fornelli. § 1121. Dopo il rancio, ciascuno ripulisce la propria gavetta riponendola a suo luogo. § 1122. È vietato a chicchessia di vendere il rancio, o di gettarlo nei cortili dei quartieri, od altrove; coloro cui ne sopravanzasse, devono deporlo in una marmitta apposita, fatta preparare dal sergente d'ispezione, onde essere poi distribuito dai rancieri, sotto la sua direzione, alle persone che si presentassero per riceverlo alla porta del quartiere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-290