Regolamento›Capo IV
Art. 29
99 / 413Visite di Corpo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 110. Le visite di Corpo a persone non appartenenti al Corpo stesso, sono ordinate dal comandante della divisione o della piazza.
Le visite al comandante della brigata sono ordinate da lui medesimo.
Le visite agli uffiziali superiori del Corpo sono ordinate dal comandante del Corpo stesso.
§ 111. È dovuta la visita di Corpo:
a) Al comandante del Corpo quando ritorna da un'assenza non minore di un mese, o quando l'uso e l'urbanità lo consiglino;
b) Agli uffiziali superiori quando entrano a far parte del Corpo, o ne cessano, o quando il comandante del Corpo la ravvisi opportuna;
c) Ai capitani del Corpo che sieno promossi maggiori.
§ 112. Le visite a persone estranee al Corpo, od al comandante di esso, sono condotte da quello fra gli uffiziali che segue immediatamente in grado od in anzianità la persona che riceve la visita.
Ogni altra visita è condotta dal più anziano del grado immediatamente inferiore a quello di chi la riceve.
§ 113. Un corpo d'uffiziali nelle visite di dovere e di servizio riceve sempre commiato.
Chi presenta in vece un Corpo d'uffiziali per visite di congratulazioni, di capo d'anno, ecc. prende sempre commiato.
Il militare che riceve la visita vestirà sempre la stessa montura degli uffiziali che la fanno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-29