Art. 288 · Distribuzione del pane.
RegolamentoCapo VIII

Art. 288

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Distribuzione del pane.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1105. Nei giorni di distribuzione del pane, il capitano d'ispezione si reca ad esaminarne la qualità, ed il peso, assiste alla distribuzione sino alla fine, ed accertasi che sieno strettamente osservati i capitoli d'impresa e le prescrizioni in vigore. § 1106. Il pane è quindi recato in quartiere dagli uomini a ciò comandati, che il furiere maggiore avrà condotti al magazzino, a norma del § 435. § 1107. Qualora il pane non risultasse conforme alle prescrizioni dei capitoli, il capitano d'ispezione ne fa sospendere la distribuzione, informandone il comandante del Corpo per via dell'uffiziale superiore di servizio, od in assenza di questo, anche direttamente, non che l'ufficio d'intendenza militare. Se il pane è somministrato dalle sussistenze militari, ne informa anche direttamente l'autorità militare competente, e dopo ogni distribuzione firma l'apposito registro. § 1108. La distribuzione del pane in ciascuno squadrone è fatta dal caporal furiere. § 1109. È vietato di vendere il pane di munizione.
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