Regolamento›Capo VIII
Art. 287
220 / 413Andata e ritorno dall'istruzione a cavallo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1103. All'ora stabilita per l'istruzione a cavallo, i soldati nella tenuta prescritta prendono la bardatura del cavallo che devono montare, e quando ciò sia ordinato, gli effetti per caricarla, si recano ad insellarlo e quindi lo imbrigliano.
Al suono della riunione, ognuno esce dalla scuderia, col cavallo a mano e senza confusione e precipitazione, onde evitare le scalciate ed altri simili accidenti.
Tali operazioni vogliono sempre essere assistite da un uffiziale.
§ 1104. Al ritorno, l'uffiziale che fa mettere piede a terra, invigila che i cavalli sieno ben strofinati, che loro siano lavati gli occhi e le narici, come pure i piedi, quando occorra, e finalmente non siano dissellati finché la traspirazione non ha cessato.
Storico versioni
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