Regolamento›Capo VII
Art. 279
197 / 413Del caporale od appuntato di guardia alle scuderie, e suoi doveri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1042. In ogni squadrone è comandato quotidianamente per la guardia delle scuderie un caporale od appuntato, e quel numero di soldati determinato dal comandante del Corpo in proporzione del quantitativo dei cavalli presenti allo squadrone, della capacità delle scuderie, e della maggior o minore fatica che abbiano a sostenere nella durata di essa guardia. Tali individui sono dispensati da ogni altro servizio, compreso il governo dei cavalli.
§ 1043. Il caporale veste la piccola montura colla sciabola, ed i soldati quella di fatica; questi non ponno far uso del pastrano.
§ 1044. Nel montare, e nel discendere la guardia, il caporale assiste alle consegne che si danno, fa rapporto degli utensili mancanti, o fuori d'uso al sergente di settimana, onde si facciano riattare o rimpiazzare, e nel caso di negligenza, lo si farà a spese di chi ne ha la colpa.
Fa parimente relazione d'ogni danno rilevato nelle greppie, nelle rastrelliere, e nelle altre parti delle scuderie, essendo egli mallevadore di tutti i guasti, o perdite che si facessero durante la sua guardia.
§ 1045. Sorveglia che gli individui di guardia, per nessun motivo, non abbandonino la scuderia, esigendo l'importanza di questo servizio la loro continua presenza, fatta eccezione del momentaneo allontanamento voluto dai servizi della guardia stessa.
§ 1046. Alle ore fissate per la profenda, consegna alle guardie i fastelli di fieno, in ragione di uno ogni quattro cavalli, e similmente all'ora della biada le taschette contenenti ciascuna la razione di biada pel pasto.
§ 1047. La cura che l'aria delle scuderie venga sovente rinnovata, e perciò invigila che le guardie lascino aperte le porte e le finestre, eccetto nei gran calori, e nei forti freddi.
Deve però avvertire che nei forti freddi, e massime la notte, non devesi neppure eccedere nel mantenere un ambiente soffocante, al quale rimedierà coll'aprire i ventilatori, in modo da non portar pregiudizio alla salute dei cavalli che vi sono più vicini.
§ 1048. Esige dagli uomini di guardia l'esatto adempimento di quanti venne loro prescritto nella consegna, e riceve dai medesimi la relazione dell'occorso nella notte.
§ 1049. Osserva i cavalli che sono lenti nel mangiare, e ne fa rapporto onde si esamini se sono infermi; accorgendosi, o venendogli riferito dalle guardie-scuderia che qualche cavallo ha il tiro (ticchio) ne ragguaglia il sergente di settimana; sorveglia che il collare sia bene applicato a quelli che ne devono essere muniti.
§ 1050. La sera deve aver cura che si faccia il letto ai cavalli, ed accertarsi che questi siano legati in modo da potarsi coricare.
§ 1051. Osserva che le lampade sieno ben preparate, essendo sua special cura il vigilare a che si mantengano accesi i lumi durante la notte.
§ 1052. Dopo il primo pasto dei cavalli egli fa aggiustare o togliere la lettiera, ed eseguire la pulizia generale di tutta la scuderia.
§ 1053. Dopo la sveglia, dopo il governo dei cavalli, e dopo l'ultimo pasto, fa il rapporto al sergente di settimana, e occorrendo qualche circostanza imprevista, ne ragguaglia il medesimo a qualunque ora.
§ 1054. Non permette a verun soldato che non sia di guardia, e tanto meno a verun estraneo, di dormire nella scuderia.
---------------
Qualora il comandante del Corpo ravvisasse opportuno di far praticate il sistema della lettiera permanente che fu esperimentato vantaggioso al benessere dei cavalli, può far osservare le norme additato nella nota M di questo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-279