Regolamento›Capo VI
Art. 274
176 / 413Del comandante la guardia di polizia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1027. Il comandante la guardia di polizia è mallevadore verso l'uffiziale di picchetto della stretta osservanza dei doveri assegnati ai suoi dipendenti, giusta i seguenti articoli, e si accerta perciò sovente se ben ritengansi le consegne ricevute.
Veglia sull'entrata in quartiere delle persone non militari, uniformandosi al § 1292 e seg., non che dei militari in licenza serale a norma del § 1210 e seguenti. Vieta l'uscita dal quartiere ai militari consegnati, e la vieta pure nelle ore non permesse ad ogni altro sott'uffiziale, caporale e soldato, salvochè esca per ragioni di servizio, munito di licenza, osservando che i sortenti siano puliti, ed in perfetta montura.
§ 1028. Non lascia uscir cavalli, esportar armi dal quartiere, oggetti di vestiario, di cucina o di caserma, nè pane di munizione od altro, senza particolare autorizzazione dei rispettivi comandanti di squadrone, o dell'aiutante maggiore in 1.°
§ 1029. Non lascia entrare in quartiere generi non permessi, come acquavite e simili, secondo le istruzioni che darà a tal proposito il comandante del Corpo.
§ 1030. Adempie riguardo ai ditenuti al disposto dai paragrafi 716, 718, 720, non che dal § 725; fa tagliare in sua presenza il pane che loro si reca onde nulla si introduca di soppiatto, visita frequentemente le sale di punizione, ne cura la perfetta pulizia, ed è mallevadore egli pure delle suppellettiti che vi si trovano, e dei guasti che vi succedessero. Non lascia uscire alcun detenuto, senza averne ricevuto l'ordine dall'uffiziale di picchetto.
§ 1031. Succedendo disordini in vicinanza del quartiere, cui abbia parte qualche militare, può, coll'autorizzazione dell'uffiziale di picchetto, mandarvi una parte della guardia per ristabilirvi l'ordine, e procedere secondo i casi all'arresto dei perturbatori, ma in nessun caso abbandonerà egli personalmente il posto.
§ 1032. Alla sveglia ed alla ritirata osserva quanto viene disposto ai §§ 1078, 1196.
Se alcuno abbisognasse nella notte di pronto soccorso, ne avverte immediatamente l'uffiziale di picchetto per le disposizioni necessarie.
§ 1033. Il caporale di guardia custodisce le chiavi delle prigioni, pone i ferri ai militari che fossero così puniti, e li regola a norma del prescritto dall', facendosi coadiuvare dal soldato più anziano della guardia, nei doveri di caporale di muta.
Storico versioni
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