Regolamento›Capo VI
Art. 273
175 / 413Dei soldati comandati di piantone all'ospedale, agli uffici, e per far da barbiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1023. I soldati comandati di piantone all'ospedale ed all'infermeria vanno esenti da ogni altro servizio, e sono accompagnati ai loro posti o dal sergente comandato per accompagnare gli entranti e sortenti dallo spedale, o da qualche altro sott'uffiziale o caporale, che ne sia incaricato, al quale spetta pure di ricondurre in ordine, e per la strada più breve, in quartiere, quelli che cessano da tale servizio.
§ 1024. Essi devono prestare il servizio loro con tutta attenzione, e con fraterni sentimenti di carità, massime di notte tempo, ed agli infermi più aggravati; ed eccetto per motivi di servizio, o per altre cause che non ammettano dilazione, non si allontaneranno mai dalle sale rispettive, e neppure dal letto, quando lo stato dell'infermo cosi richieda.
§ 1025. I soldati comandati di piantone ai vari uffici del Corpo sono fatti accompagnare per mezzo del meno anziano fra i caporali comandati per la mondezza all'ufficio presso cui sono destinati, ove dovranno ritener bene la consegna che verrà loro data, e compierla pienamente.
Essi non abbandonano il loro posto senza licenza del superiore da cui dipendono, e vanno durante le 24 ore esenti da ogni altro servizio, scuola ed esercitazione, salvo da quelle a cui il comandante del Corpo ravviserà di farli intervenire.
§ 1026. I soldati che ciascun comandante di squadrone destina a far da barbiere, devono rader la barba, e tagliare i capelli ai sott'uffiziali, caporali e soldati dello stesso, contro una retribuzione uguale per tutti. Essi sono convenientemente provvisti di quanto è necessario per adempiere a tale incumbenza, ed esentati con ordine del giorno del comandante del Corpo da quei servizi, scuole ed istruzioni che ravvisi conveniente, non però mai dall'istruzione a cavallo, e dal governo.
Storico versioni
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