Regolamento›Capo VI
Art. 268
170 / 413Del sergente d'ispezione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1010. Il sergente d'ispezione al quartiere veste la montura stabilita per la guardia di polizia, colla sciabola, giberna, elmo o kepy.
§ 1011. Egli seconda l'uffiziale di picchetto, e l'uffiziale comandato ai viveri nell'esercizio delle loro incumbenze relative al rancio della truppa, all'incetta dei viveri, ed alla pulizia del quartiere, § 1116 e seguenti, 1181 e seguenti.
§ 1012. Assiste nelle cucine alla cottura del rancio, procurando che i caporali e i soldati rancieri attendano colla voluta diligenza ai loro uffici, e specialmente alla mondezza dei viveri e dei legumi; che si osservi sempre nelle cucine la maggior possibile nettezza; che i viveri sieno convenientemente condizionati di sale e di condimenti, che non succeda distrazione o spreco veruno di essi o della legna.
§ 1013. Egli ha in consegna gli attrezzi occorrenti per la pulizia del quartiere, ne è mallevadore, ed avverte, dopo averli adoperati, di farli ritirare nell'apposito ripostiglio, di cui conserva la chiave.
§ 1014. Quando le accennate incumbenze non lo trattengano altrove, deve rimanere dalla sveglia alla controvisita alla porta del quartiere, per essere pronto ai cenni dell'uffiziale di picchetto, e per coadiuvare il comandante della guardia di pulizia nella vigilanza sulle persone che entrano o escono dal quartiere, non che per vegliare sulla guardia medesima, dove questa sia comandata da un caporale.
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