Art. 263 · Doveri del sergente di settimana.
RegolamentoCapo V

Art. 263

133 / 413

Doveri del sergente di settimana.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 983. Il sergente di settimana seconda l'uffiziale di settimana ed il furiere nella loro vigilanza sul buon ordine e sulla polizia dello squadrone, e specialmente su quella delle camerate e delle scuderie, e veglia che in queste ultime non si lascino rimanere immondizie, ma siano invece di mano in mano esportate; che si abbia cura della paglia, non gettando nel letamaio che quella affatto inservibile, e facendo asciugare la rimanente. § 984. Invigila sui militari che cadono ammalati (§ 1193) o siano puniti di prigione (§ 719). § 985. Dietro ordine del furiere presenta al medico di settimana i militari che vanno, o ritornano da un'assenza di oltre 24 ore; accompagna gli uomini alle chiamate od adunate (§ 1230 e 1282). § 986. Presenta all'aiutante maggiore gli uomini di guardia, e risponde della loro montura. § 987. Entrando di servizio egli prende dal suo predecessore la consegna del fieno e della biada esistente in magazzino, ne riconosce la quantità, e ritira le chiavi che deve ritenere presso di sè. § 988. Egli accompagna gli uomini alla distribuzione del foraggio, ed è responsabile presso l'uffiziale di settimana che il numero delle razioni ricevute sia introdotto nei magazzini del rispettivo squadrone. Interviene pure alle altre distribuzioni di pane e legna che si fanno allo squadrone, qualora queste non succedano contemporaneamente alla suddetta, o non venga altrimenti disposto. § 989. Venendo ordinato di far bere i cavalli in bianco, egli ritira la farina dal direttore dell'infermeria cavalli, e la ripartisce negli abbeveratoi, facendo dimenare sovente l'acqua, onde impedire le agglomerazioni. § 990. Quando si deve far prendere il fresco ai cavalli, egli comanda per tal servizio un soldato ogni quattro cavalli. § 991. Alle profende del mattino e della sera comanda per turno di fatica un soldato per ogni squadra, il quale aiuti le guardie non solo nel ripartire il fieno, ma altresì nel ritirare, e far la lettiera. § 992. Nel passar l'ispezione degli uomini comandati a cavallo, non dimenticherà d'assicurarsi del buono stato della bardatura e della ferratura. § 993. Ogni volta che si smonta da cavallo deve far stendere le coperte al sole perché asciughino, e vegliare perché siano quindi battute con una piccola verga prima d'essere ripiegate. § 994. Essendogli fatta relazione di qualche accidente, od istantanea malattia di un cavallo, od avvedendosene egli stesso, deve subito mandare in cerca del veterinario, ed informarne l'uffiziale di settimana. § 995. Non può uscire dal quartiere se non per motivi di servizio, e con licenza del capitano d'ispezione richiesta dall'uffiziale di settimana. Questi nel domandarla vedrà che il servizio non ne sia incagliato, e che il caporale di settimana sia in grado di surrogare il sergente. § 996. Non va esente da verun altro turno di servizio, interviene a tutte le scuole, istruzioni ed esercitazioni che lo riguardano, ed è, occorrendo, surrogato momentaneamente da altro sergente, od, in difetto, dal caporale più anziano dei presenti allo squadrone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-263