Art. 261 · Dell'uffiziale di settimana.
RegolamentoCapo IV

Art. 261

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Dell'uffiziale di settimana.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 965. Gli uffiziali di settimana si presenteranno al capitano d'ispezione dopo il gran rapporto della domenica in cui entrano in servizio. Nel prendere il servizio visitano il magazzino a foraggio, per riconoscere la quantità di foraggio e biada esistente nel medesimo. § 966. Essi esercitano assidua vigilanza sul rispettivo squadrone, e sui locali da esso occupati, ed assistono alla sveglia ogniqualvolta loro venga ordinato. § 967. Essi si recano tutti i giorni al quartiere all'ora del primo governo dei cavalli, e vi assistono fino che sia terminato. § 968. Assistono all'abbeveraggio dei cavalli, ed in caso che essa abbia luogo lungi dal quartiere, od a qualche fiumana, fanno montare in ordine a cavallo, e conservare, sì nell'andata che nel ritorno, un passo moderato, onde i cavalli non si riscaldino. All'arrivo sul luogo lo riconoscono essi stessi preventivamente, ed osservano che i cavalli vi siano condotti per ordine, ed in numero conveniente; non siano spinti troppo dentro nell'acqua, e vi si lascino bere tranquillamente. § 969. Si trovano alle profende, meno la prima, seppure non ne ricevono l'ordine. Assistono parimente a tutte le chiamate ordinarie, che succedono lungo il giorno, alle visite sanitarie, e ad ogni pagamento di soldo che si faccia alla truppa, firmando il quadro dell'impiego prestito. § 970. Vegliano alla costante polizia delle camerate, e delle scuderie; ricevono, e trasmettono gli ordini: ricevono dai rispettivi furieri i rapporti, e li fanno al capitano d'ispezione ed a quello del proprio squadrone, e ciò anche immediatamente, quando si tratti di cosa grave. § 971. Per tutte le mentovate operazioni essi osservano diligentemente le disposizioni che vengono in proposito ampiamente divisate nei seguenti capi. § 972. Accompagnano lo squadrone alla distribuzione dei foraggi, ed invigilano perché esso ne riceva la quantità che gli è dovuta. § 973. Essi devono visitare i cavalli dello squadrone che sono all'infermeria, ed assicurarsi con frequenti ispezioni dello stato di salute, e della ferratura di quelli che sono allo squadrone. § 974. Nei giorni e nelle ore fissate leggono e spiegano ben chiaramente allo squadrone radunato gli articoli dei regolamenti che saranno stati indicati dal comandante del Corpo. § 975. Vegliano perché gli uomini di servizio siano dal furiere comandati con stretta imparzialità, a seconda dell'anzianità loro, e dei turni stabiliti. § 976. Si trovano presenti a qualunque riunione eccedente nello squadrone la forza del plottone, e ne passano l'ispezione. Delle altre minori riunioni sarà loro reso conto dal rispettivo sergente di settimana. § 977. Quando il reggimento è sotto le armi, resta sospeso il servizio di settimana, e ciascuno adempie alle funzioni del proprio grado. Qualora sia inevitabile che il servizio si faccia per due squadroni, sarà comandato espressamente un uffiziale per assistere alla distribuzione del danaro nello squadrone che difetta d'uffiziale di settimana; come altresì per accompagnare le truppe del medesimo al bagno, ed alle passeggiate a cavallo. § 978. Sempre quando il servizio si facesse per due squadroni, gli uffiziali di settimana debbono raddoppiare di zelo e di attenzione, onde nulla sfugga alla loro vigilanza nei due squadroni. § 979. Rimettendo il servizio dopo il gran rapporto della domenica, danno all'uffiziale che loro sottentra le dovute consegne, e quelle particolari indicazioni e spiegazioni che crederanno utili. § 980. Gli uffiziali di settimana prendono parte a tutte le esercitazioni collo squadrone, non vanno esenti da verun servizio di guardia, picchetti e simili, e sono, quando comandati di servizio, rimpiazzati pel servizio di settimana da un altro uffiziale dello squadrone.
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