Regolamento›Capo IV
Art. 26
96 / 413Ricevimento degli ispettori.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 100. Allorchè un ispettore dell'Esercito, o quello di contabilità si presenta al Corpo che deve rassegnare, egli è ricevuto da tutti quei uffiziali riuniti, in gran montura colla sciarpa; il comandante di Corpo gli presenta una copia del rapporto, modello n.° 24, l'orario in vigore, e tutti quei documenti di cui faccia richiesta.
§ 101. Egli è poscia ricevuto dalle truppe sotto le armi, se uffiziale generale, cogli onori dovuti al suo grado, e dopo le mezze chiamate prescritte dal § 83 la musica suonerà la marcia propria del reggimento; se sarà soltanto colonnello, sarà ricevuto cogli onori dovuti al comandante del Corpo.
§ 102. Durante l'ispezione, il Corpo vestirà sempre la montura di parata, salvochè l'ispettore stesso ordini altrimenti.
§ 103. Gli uffiziali inferiori al grado di maggior generale incaricati di qualche speciale rassegna, saranno ricevuti e riconosciuti a seconda delle istruzioni che emaneranno all'uopo dal Ministero della guerra.
Storico versioni
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