Regolamento›Capo IV
Art. 259
118 / 413Dell'aiutante maggiore di settimana.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 953. L'aiutante maggiore di settimana deve mostrarsi zelantissimo nell'adempimento dei doveri a lui assegnati, egli deve trovarsi sovente in quartiere, e vegliare sull'ufficio di maggiorità.
Assiste alle chiamate, vi riceve i rapporti dei furieri, e comunica loro gli ordini a norma dei § 1288 e seguenti.
§ 954. Riunisce all'ora, e nei giorni che verranno stabiliti dal comandante del Corpo, i sott'uffiziali e caporali comandati di servizio, per richiamar loro brevemente alla memoria i principali doveri del servizio loro affidato.
§ 955. Esercita sopra il piccolo stato maggiore, e sopra i locali da esso occupati, le funzioni d'uffiziale di settimana.
Veglia similmente sulle mense dei sott'uffiziali.
§ 956. Prima del gran rapporto della domenica in cui entra in servizio, presenta al capitano che assume l'ispezione, la nota degli uffiziali che imprendono la settimana.
§ 957. In assenza dell'aiutante maggiore in 1.°, quello di settimana riceve, e partecipa egli stesso gli ordini urgenti che giungessero dal comando militare della piazza, o da altra autorità competente; e se contengono richieste di truppa, la raduna immediatamente, aspettando per farla uscire il visto del comandante del Corpo, salvo ordine di un suo superiore del Corpo stesso, e salvo che l'urgenza non ammettesse dilazione; nel qual caso, in attesa di qualche altro superiore, potrà provvedere, assumendone egli stesso la responsabilità.
§ 958. Qualunque poi sia l'ordine ricevuto, egli ne renderà immediatamente avvertito il comandante del Corpo, l'uffiziale superiore di servizio, il capitano di ispezione, e l'aiutante maggiore in 1.°
§ 959. Veglia a che il furiere maggiore, o chi per esso, raduni all'ora stabilita qualunque picchetto, o distaccamento armato che fosse comandato per un servizio qualsiasi, e fosse composto di uomini di diversi squadroni, e adempie alle altre incumbenze indicate ai §§ 1165 e seguenti, 1230 e seguenti.
960. L'aiutante maggiore di settimana deve far le veci momentaneamente d'uffiziale di picchetto ogni qual volta questi avesse ordine d'uscir dal quartiere, o cadesse improvvisamente in qualche indisposizione, e ciò fin tanto che siasi provveduto al suo rimpiazzamento, o sia rientrato.
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