Art. 258 · Del capitano d'ispezione.
RegolamentoCapo IV

Art. 258

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Del capitano d'ispezione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 939. Al capitano d'ispezione è affidata, sotto l'autorità dell'uffiziale superiore, la direzione immediata del servizio di quartiere. Assumendo l'ispezione dopo il gran rapporto della domenica, presenta all'uffiziale superiore di servizio gli uffiziali di settimana. § 940. Veglia a che tutti i suoi dipendenti nel servizio settimanale e giornaliero, e specialmente gli uffiziali, adempiano strettamente ai loro doveri. Egli può ordinar loro tutto ciò che crederà utile al servizio, quando anche non sia specificato nei loro doveri qui sotto descritti. § 941. In conformità di quanto è detto ai §§ 1288 e seguenti, riceve alle chiamate, ed in ogni altra circostanza, i rapporti, le domande, i richiami relativi al detto servizio, li rassegna all'uffiziale superiore di servizio, riceve da lui gli ordini e li comunica agli uffiziali. § 942. In caso di assenza dell'uffiziale superiore di servizio, lo supplirà nelle incumbenze accennate all'. Assiste alla visite sanitarie che siano ordinate dal comandante del Corpo; accompagna le truppe al bagno. § 943. Alla sveglia ed alle altre operazioni di quartiere in cui non sia strettamente richiesta la sua presenza, deve tuttavia assistere qualche volta. § 944. Esercita la massima vigilanza sul pane, sul rancio e sui foraggi, assiste alle distribuzioni, ed esamina ogni più minuto particolare che vi si riferisca, onde antivenire ogni sorta d'abusi, o reprimerli severamente. § 945. Veglia sul servizio delle infermerie; delle prigioni, e sulla mondezza dei siti mentovati all'alinea del § 913. § 946. Egli non può autorizzare di sua propria autorità altre esenzioni dal servizio, che quelle previste al § 1317, nè permettere che alcuno si faccia rimpiazzare senza la voluta autorizzazione, a mente dei § 1342 e seguenti. § 947. Deve esser soma cura del capitano d'ispezione di visitare i locali del quartiere, assistito dai rispettivi uffiziali di settimana, per quanto riguarda quelli dei singoli squadroni, e dall'uffiziale di picchetto, per tutti gli altri sai, onde assicurarsi che tutti siano ripuliti a senso del § 913. § 948. Egli interviene sempre sotto le armi col suo squadrone; non va esente durante la settimana da nessun altro turno, e quando fosse impedito da qualche servizio di continuare l'ispezione, sarà in questa surrogato durante il detto servizio dal capitano, cui spetta d'assumerla dopo di lui. § 949. Quando hanno luogo passeggiate a cavallo pel reggimento, egli le dirige, ed osserva che gli uffiziali di settimana facciano mantenere il maggior ordine nella marcia. § 950. Deve farsi render conto dagli uffiziali di settimana del numero dei cavalli non stati montati alle esercitazioni per deficienza d'uomini, e veglierà perché siano mandati al passeggio nell'ora stabilita dall'orario, destinando uno degli uffiziali di settimana per accompagnarli quando il loro numero non ecceda il terzo della forza d'uno squadrone, e veglierà che in ciascun squadrone sia comandato il numero di sott'uffiziali necessari a tal uopo. § 951. La stessa sorveglianza deve egli avere per la regolare passeggiata dei cavalli infermi. § 952. In caso d'imprevista momentanea sua assenza, ne fa le veci il più anziano fra i più elevati in grado degli uffiziali di settimana, compresi l'aiutante maggiore e l'uffiziale di picchetto.
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