Regolamento›Capo IV
Art. 257
116 / 413Dell'uffiziale superiore di servizio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 931. All'uffiziale superiore di servizio spetta la direzione superiore delle operazioni di quartiere; egli ha sotto i suoi ordini tutti coloro che vi concorrono, ed è mallevadore verso il comandante del Corpo del loro eseguimento.
Dev'esser sempre in grado di dar piena ed immediata contezza dello stato del reggimento, degli assenti, dei comandati, degli ammalati e della forza disponibile per ogni occorrenza; esige e riceve i rapporti dal capitano d'ispezione, dagli aiutanti maggiori e dai comandanti di squadrone, per ciò che rispettivamente li riguarda, e ne riferisce al comandante del Corpo; assume inoltre, ogni qual volta si tratti di cosa di momento, le informazioni più accurate, onde essere in grado di ragguagliamelo con piena certezza in guisa che la verità gli giunga in tutta la sua schiettezza.
§ 932. Egli non è astretto di trovarsi alle chiamate, profende, governo dei cavalli ecc., ma dovrà frequentemente presenziarle, esigerne l'esatta esecuzione, e praticare o far praticare nella notte dal capitano d'ispezione, dallo aiutante maggiore, o dall'uffiziale di picchetto quelle controchiamate che crederà necessarie.
§ 933. Esamina i reclami che gli si porgano relativi al servizio, vi dà corso ti vi provvede secondochè gli si appartiene.
§ 934. Riunisce gli uffiziali pel rapporto del comandante del Corpo, e adempie al disposto del § 1142 e seguenti:
§ 935. Passa egli stesso l'ispezione a tutti i distaccamenti partenti e rientranti, comandati da uffiziali à norma del § 1231 e seguenti: però l'ispezione degli squadroni intieri sarà passata dall'uffiziale superiore che ne ha il comando.
§ 936. Deve passare sovente l'ispezione delle camerate, delle scuderie, delle prigioni, delle infermerie e di tutti quegli altri locali del quartiere dove sia necessario per assicurarne l'ordine e la mondezza.
Si reca altresì qualche volta al magazzino per assistere alla distribuzione dei foraggi.
§ 937. Al termine d'ogni settimana s'accerta che i registri di punizione, e degli ordini permanenti e giornalieri, sì dello squadrone, che della maggiorità, non che tutti quegli altri che non riguardino l'amministrazione e la contabilità, siano al corrente e concordino tra loro.
§ 938. In caso di assenza di tutti gli uffiziali superiori, farà da uffiziale superiore di servizio il capitano più anziano fra i presenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-257