Regolamento›Capo III
Art. 255
73 / 413Servizio giornaliero.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 928. Il servizio giornaliero dura 24 ore, computato dallo stilare d'una guardia all'altra.
Vi sono comandati.
1.° Un uffiziale subalterno di picchetto col numero d'uomini che il comandante del Corpo crederà necessario, o che il comando militare di piazza avrà stabilito;
2.° Un uffiziale subalterno comandato ai viveri;
3.° Un sergente d'ispezione al quartiere;
4.° Una guardia di pulizia alla porta del quartiere della forza stabilita dal comandante del Corpo, e comandata da un sergente o caporale e con un trombettiere;
5.° Un caporale od appuntato, e più soldati per ogni squadrone, comandati di guardia-scuderie, a senso del § 1042;
6.° Un caporale ed alcuni soldati di servizio all'infermeria-cavalli a senso pure del summentovato § 1042;
7.° Un caporale con uno o più soldati per squadrone, di cucina (rancieri);
8.° Alcuni soldati per ogni squadrone, pel servizio di quartiere (quartilieri);
9.° Un caporale d'ordinanza al comandante di Brigata;
10.° Un caporale od appuntato d'ordinanza al comandante del Corpo;
11.° Una guardia allo stendardo quando ne sia il caso;
12.° Parecchi soldati di piantone all'ospedale, ai diversi uffici; magazzini ed infermeria-uomini, a seconda del bisogno;
13.° Un sergente per accompagnare gli entranti ed i sortenti dall'ospedale;
14.° Un caporale ed alcuni soldati per squadrone, per portare il rancio ai comandati di servizio;
15.° Alcuni caporali comandati dalla maggiorità, e qualche soldato, per squadrone, per attendere, in difetto dei consegnati, alla mondezza del quartiere.
§ 929. Dove poi il servizio dei sergenti fosse soverchiamente grave, il comandante del Corpo ha facoltà di farne far le veci in alcuni servizi da caporali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-255