Regolamento›Capo IV
Art. 25
95 / 413Altre avvertenze circa gli oneri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 98. Nell'assenza dei comandanti delle truppe, ovvero quando si tratti di onori a questi dovuti, essi sono resi per cura dell'inferiore immediato fra i presenti.
§ 99. Nei casi dubbi non si ometteranno con leggerezza le onorificenze sovra prescritte, le quali contribuiscono vieppiù a confermare quella deferenza che è dovuta in ogni circostanza al superiore in grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-25