Art. 249 · Pulizia e buon ordine delle prigioni.
RegolamentoCapo II

Art. 249

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Pulizia e buon ordine delle prigioni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 915. Affinché si possa facilmente rinnovare l'aria nelle prigioni disciplinari, se ne terrà, talvolta aperta la porta lungo il giorno; se ne faranno spesso imbiancar le pareti, nettar dagli insetti e lavare i tavolati. § 916. Si obbligheranno i detenuti a lavarsi ogni giorno le mani e la faccia, a pettinarsi, a cambiar la camicia ogni settimana, a spazzar sovente e battere le loro vestimenta e le coperte, onde tenerle nette dagli insetti e dalla scabbia. § 917. Vi sarà pure sempre una secchia piena d'acqua per bere, che vorrà esser cambiata almeno tre volte al giorno. § 918. Vi sarà un recipiente per le immondizie che sarà fatto vuotare ogni due ore dagli stessi detenuti per cura del comandante la guardia di pulizia. I graduati vanno esenti da tale fatica, e dove fra i detenuti non vi siano soldati, vi attendono i soldati comandati per la mondezza del quartiere, ascritti allo squadrone dei graduati detenuti. § 919. Succedendo guasti nelle prigioni, o negli attrezzi ivi contenuti, se ne curerà prontamente la riparazione a carico di chi ne fu l'autore, ed ove questo non si possa conoscere, a carico comune dei detenuti nella sala ove successe il guasto.
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