Regolamento›Capo II
Art. 248
30 / 413Pulizia delle camerate e dei vari locali del quartiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 908. Si devono scopare due o tre volte al giorno e più, a seconda del bisogno, le camerate, i corridoi, le scale, i cortili, i passaggi e specialmente le prigioni, e se ne laveranno anche spesso i pavimenti in giorni sereni, avvertendo però di non versarvi acqua soverchia, che danneggi le volte, o generi umidità.
§ 909. È vietato di lavar pannilini o farli asciugare nelle camerate. L'aria e l'acqua per bere devono essere rinnovate frequentemente. Ogni immondezza ne vuol sempre essere sollecitamente scopata.
§ 910. È vietato severamente di gettare o deporre nei cortili, nei passaggi e nelle attigue strade, acqua od altre materie o sozzure da cui esalino cattivi odori; si veglierà soprattutto che le venditrici nei quartieri non vi gettino quà e là avanzi di legumi, frutta od altro e tengano ben puliti i siti vicini al banco.
§ 911. Si procurerà anche di far togliere le immondizie dalle attigue vie.
§ 912. Se vi fosse sospetto di morbi epidemici o contagiosi nelle vicinanze, si praticheranno tratto tratto fumicazioni di cloro.
§ 913. La pulizia delle camerate, degli uffici e delle scuole è affidata rispettivamente alla cura dei comandanti degli squadroni, e di quelli cui spetta la direzione degli uffici, delle scuole ecc.
La pulizia di tutti gli altri siti del quartiere, ivi comprese le prigioni, è affidata al capitano d'ispezione, e sotto la sua direzione all'uffiziale di picchetto, ed ai militari che da lui dipendono.
§ 914. I vetri spezzati nelle invetriate delle camere vogliono essere surrogati sollecitamente.
Storico versioni
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