Regolamento›Parte TERZA›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 244
375 / 413Alloggio degli uffiziali in quartiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 886. Nei quartieri che offrono mezzo di alloggiare uffiziali, questi ne fruiscono nel seguente ordine, e giusta la distribuzione che ne farà il comandante del Corpo, cioè:
1.° L'aiutante maggiore in 1.° ed in 2.°;
2.° L'uffiziale d'amministrazione;
3.° L'uffiziale sanitario di servizio;
4.° Un veterinario.
§ 887. Ove sopravanzassero alloggi, il comandante del Corpo, ritenute a sua disposizione le camere che il servizio richiede, destina le altre agli uffiziali inferiori in grado, incominciando dai più anziani. Gli uffiziali di ciascun grado, cui furono assegnate le camere, se le distribuiscono fra loro in via di sorteggio.
§ 888. Qualora il quartiere non contenga alloggi disponibili ed adattati ad uffiziali, si dovrà tuttavia trovar modo d'alloggiarvi uno degli aiutanti maggiori, un uffiziale di sanità ed un veterinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-244