Art. 238 · Marcie ed istruzioni campali.
RegolamentoCapo III

Art. 238

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Marcie ed istruzioni campali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 866. Più importante d'ogni altra istruzione, e complemento di tutte, è l'istruzione campale. Essa comprende il servizio d'avamposti, il modo di fare riconoscenze, di manovrare in terreni svariati, di occupare una posizione, difendere o passare un fiume, difendere od attaccare un villaggio, ecc. Tutte le guarnigioni offrono più o meno il mezzo di svolgere queste istruzioni. § 867. Tenuto conto della stagione, e del riguardo dovuto ai prodotti pendenti, e ai seminati, i comandanti delle divisioni stabiliranno anticipatamente una serie progressiva di escursioni, e sempre col doppio scopo di esercitare la truppa a marciare, e di istruire gli uffiziali, sottuffiziali e soldati. § 868. I Generali di Brigata sono particolarmente incaricati di preparare e dirigere queste istruzioni, attenendosi al regolamento per le truppe in campagna, ed alla istruzione sulle operazioni secondarie della guerra. § 869. Prima di condurre le truppe sul terreno, converrà ch'esso sia stato ben studiato almeno dagli uffiziali superiori condotti dal Generale di Brigata, e che i militari, specialmente i graduati, apprendano ben prima le regole sulle istruzioni teoriche, e non si abbia più che da applicarle. § 870. Le varie armi comincieranno per quanto possibile separatamente le loro istruzioni campali, e solo quando queste saranno state così apprese, i Generali di Brigata potranno farle eseguire dalle varie armi riunite. § 871. Niuno è dispensato dalle marcie ed esercitazioni suddette, eccettuati i soli uffiziali addetti all'amministrazione; vi deve essere sempre lo stendardo; gli uffiziali avranno la sciarpa; la tenuta sarà quella di via; le selle saranno caricate di tutti gli oggetti del soldato, del che il comandante del Corpo si accerta con visite inaspettate. § 872. Si osserverà sempre l'ordine di marcia prescritto dal regolamento e dall'istruzione sovracitata, però solo fuori dell'abitato, avendo riguardo sempre a non recar danno alle proprietà.
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