Art. 237 · Esercitazioni a fuoco.
RegolamentoCapo III

Art. 237

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Esercitazioni a fuoco.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 861. Le esercitazioni a fuoco si praticheranno ogni anno colle munizioni assegnate a cadun Corpo. § 862. I comandanti di squadrone si accerteranno prima d'ognuna di tali esercitazioni, che momentaneamente siano ritirate le cartuccie a palla di cui fosser provvisti i sott'uffiziali, caporali e soldati, e faranno praticare una visita scrupolosa per accertarsi che nessuna palla rimanga presso di loro, così pure dopo le esercitazioni faranno verificare che non restino cartuccie a polvere presso la truppa. § 863. Le esercitazioni a fuoco non si potranno eseguire senza l'annuenza ottenuta in via gerarchica dalla primaria autorità militare del luogo, sempre quando sia superiore in grado od in anzianità al comandante del Corpo; in ogni caso però essa vorrà sempre essere avvertita prima che quelle abbiano luogo. § 864. Assisterà sempre a queste esercitazioni un uffiziale sanitario del Corpo. § 865. Prima che la truppa ritorni in quartiere si faranno sempre scaricare le armi, ed appena rientrato, ciascuno dovrà attendere a lavare e ripulire la propria arma. Gli uffiziali di settimana se ne accerteranno alla prima visita che loro occorra di fare, non più tardi però del domani.
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