Art. 235 · Nuoto.
RegolamentoCapo II

Art. 235

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Nuoto.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 849. In tutte le guarnigioni che ne presentano la possibilità, sarà ogni anno nella stagione estiva organizzata una scuola di nuoto, a norma dell'apposita istruzione, alla quale devono prender parte tutte le truppe del presidio. § 850. Nelle guarnigioni composte di vari reggimenti un solo uffiziale superiore designato dal comandante generale della Divisione avrà la direzione generale di tutta la scuola. Ogni reggimento destinerà poi un capitano, e per ogni squadrone un uffiziale subalterno con un competente numero di istruttori, scelti fra i migliori nuotatori, ed inoltre il medico di settimana, munito della cassetta per gli annegati. § 851. I vari Corpi e le loro frazioni devono succedersi nel locale dell'istruzione, secondo l'orario che stabilirà il comandante generale della Divisione, e condotti dall'uffiziale subalterno summentovato. § 852. La truppa veste la piccola montura; i soli uffiziali, il furiere maggiore ed i furieri cingeranno la sciabola. Vi sarà comandato un trombettiere pei segnali occorrenti. § 853. Recandosi all'istruzione del nuoto, la truppa cammina a passo lento. § 854. Ciascun soldato porterà seco un lenzuolo per asciugarsi. § 855. La scuola non avrà mai luogo nelle due prime ore successive al rancio. § 856. Si prenderanno le necessarie precauzioni perché nessuno corra pericolo d'annegare.
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