Art. 234 · Ginnastica.
RegolamentoCapo II

Art. 234

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Ginnastica.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 845. Nella scuola di ginnastica si osserveranno accuratamente le norme dell'istruzione apposita, e le avvertenze ivi prescritte nello scopo di antivenire ogni sinistro. § 846. È vietato qualunque esercizio che non sia stabilito dall'istruzione ora detta. § 847. I comandanti di Corpo avranno segnatamente l'occhio allo scopo della scuola, che è quello di una generale, discreta, uniforme istruzione estesa a tutti i soldati in modo d'accrescerne in tutti la forza, la sveltezza ed il coraggio. § 848. Saranno soltanto esenti dagli esercizi ginnastici i convalescenti, i militari d'età avanzata, e coloro che per difetti od indisposizioni abbisognino, giusta il parere dei medici militari di qualche esenzione temporanea.
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