Regolamento›Capo II
Art. 233
25 / 413Scuola di topografia per gli uffiziali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 835. Le scuole di topografia per gli uffiziali sono istituite per Corpo, o per Brigata, secondo che vien determinato dal comandante della Divisione territoriale, avuto riguardo ai direttori e maestri che possono assegnarsi alle medesime, ed all'opportunità dei locali.
§ 836. Esse son poste sotto l'alta direzione del comandante generale della Divisione, e sotto la direzione immediata del Capo dì stato maggiore della Divisione, per quanto riguarda l'andamento dell'istruzione, e sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, per quanto riguarda la disciplina.
§ 837. Ove talun Corpo difetti di maestri, profitterà della scuola di altri Corpi, e in mancanza anche di questa, il comandante generale della Divisione ne riferirà al Ministero.
§ 838. Quando se ne abbia la comodità nei capi-luoghi di divisione ove sono istituite scuole divisionali, si ponno esse far frequentare dagli uffiziali più inoltrati nello studio, ed esercitarli così nell'elaborar temi sulle operazioni secondarie della guerra applicate al terreno.
§ 839. Le scuole hanno luogo dal 1.° gennaio a tutto luglio, tuttavia i Corpi che crederanno potervi impiegare qualche ora anche nei primi mesi dell'inverno, hanno facoltà di aprire fino dal principio di novembre una scuola in cui s'insegni ai principianti il disegno e le altre nozioni preliminari.
§ 840. Le scuole devono esser regolate in modo, che quelle parti di esse che sogliono impararsi all'aperto siano riservate pei mesi di maggio, giugno e luglio.
§ 841. In ogni anno, terminata la scuola, si mandano al Ministero per la via gerarchica i rapporti prescritti; i disegni operativi non s'inviano che dopo l'ispezione del personale, affinché l'ispettore ne possa prendere visione.
§ 842. Si osserveranno del resto le norme stabilite colle note ministeriali 3 novembre 1853 in quanto non siano contrarie alle presenti disposizioni.
§ 843. I disegni deggiono esser firmati non solo dagli allievi e dal direttore della scuola, ma anche, per quanto possibile, dai professori e maestri che fecero l'istruzione.
§ 844. Dopo che i disegni presentati dalle varie scuole saranno stati esaminati dal Corpo di stato Maggiore, questo conserverà presso di sè tutte le levate dei piani.
E quanto agli altri disegni, li riterrà sino all'anno successivo, affinché la commissione possa instituire gli occorrenti paragoni fra i lavori dei due anni, e formarsi così un giusto concetto dei progressi delle scuole. Dopo di ciò li restituirà secondo le solite norme ai loro autori.
Storico versioni
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