Regolamento›Capo II
Art. 232
24 / 413Istruzioni delle reclute.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 824. L'istruzione delle reclute vien fatta in ogni squadrone dagli uffiziali e sott'uffiziali a ciò destinati dal capitano, il quale essendo responsabile della medesima, se ne dovrà occupare con tutto lo zelo ed interessamento, onde ottenere i più vantaggiosi risultati, e farla progredire in armonia ai regolamenti in vigore, ed alle superiori disposizioni.
§ 825. Durando un anno intiero il corso completo d'istruzione per i nuovi soldati, sono essi considerati come reclute per questo lasso di tempo, quand'anche siano ammessi alle manovre e concorrano al servizio.
§ 826. Le istruzioni individuali in ciascun squadrone hanno luogo promiscuamente senza distinzione di plottoni.
§ 827. La prima ripresa è dedicata alle reclute, a cui si avrà cura di assegnare i cavalli più adatti, epperciò progressivamente anzi tutto i più tranquilli e facili, e poi di mano in mano quelli un pò più difficili, completando finalmente la loro istruzione coi cavalli meglio ammaestrati dello squadrone.
§ 828. La seconda ripresa consta dei caporali e soldati scelti con la massima cura per montare i cavalli giovani.
§ 829. Le tre altre riprese sono formate dai residui soldati anziani, montati il più possibile, sui propri cavalli.
§ 830. Nello scopo di sempre più approfittare dell'ora assegnata nella cavallerizza alle diverse riprese, queste dovranno tenersi pronte per immediatamente rimpiazzare quelle che escono; il tempo in cui ogni ripresa aspetta il momento di entrare in cavallerizza, sarà impiegato dal comandante a visitare scrupolosamente uomini e cavalli, facendo quelle correzioni che crederà del caso, sul modo con cui il cavallo è insellato ed imbrigliato, sulla posizione del soldato e sulla nettezza degli effetti.
§ 831. Per risparmio di tempo le riprese si fanno poi entrare ed uscire dalla cavallerizza a cavallo, eccettochè il ghiaccio renda pericolosa tale misura.
§ 832. Non si dovrà però intendere che le istruzioni individuali a cavallo abbiano ad essere tutte praticate nella cavallerizza, poche essendo le guarnigioni che nelle vicinanze della cavallerizza, od in quella delle caserme non abbiano un'area adatta ad esercitare le riprese nel maneggio delle armi, ad assuefare i cavalli a distaccarsi dai ranghi, a star soli come se fossero in vedetta, a star fermi al fuoco e ad altre istruzioni importanti di tal genere, come pure ad insegnare soprattutto agli anziani i principii della scuola di plottone, come per esempio: gli allineamenti, ecc. ecc.
§ 833. La scuola del tiro vorrà però sempre farsi separatamente dagli anziani.
§ 834. L'istruzione delle reclute nei tempi ordinari vuol attuarsi senza precipitazione.
Storico versioni
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