Art. 228 · Istruzione del soldato.
RegolamentoParte SECONDACapo I

Art. 228

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Istruzione del soldato.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 789. Il semplice soldato dev'essere regolarmente ammaestrato. 1.° Nel montare a cavallo, nel maneggio delle armi, nella scherma, nel tiro al bersaglio, nell'affardellamento, ed in tutto ciò che si riferisce all'istruzione individuale, ed a quella di plottone si a piedi, che a cavallo; 2.° Nel buon governo del cavallo e delle armi; 3.° Dev'essere teoricamente, e per quanto possibile praticamente istrutto sul servizio di piazza, su quello degli avamposti e pattuglie, sulle regole d'accampamento, e su quanto riguarda il servizio delle truppe in campagna; 4.° Gli si devono leggere, e particolarmente spiegare per quanto lo riguardano, il codice penale militare, le leggi sul reclutamento, sull'avanzamento, sulle pensioni di riposo, di riforma e quella sull'amministrazione; 5.° Si insegneranno al soldato le principali regole di igiene; 6.° Quelle sulla cura che ognuno deve avere dei propri effetti e sul modo di vestirli, non che quelle sulla cura e pulizia della bardatura; 7.° Mediante gli esercizi di ginnastica, si svilupperà nei soldati forza e agilità; 8.° Per quanto possibile saranno esercitati nel nuoto; 9.° Dovranno i soldati lutti imparare a leggere, scrivere e conteggiare; e quelli che già sapessero dovranno applicarsi a progredire nelle scuole superiori; 10. Nell'interno degli squadroni si farà loro un'istruzione sul contegno, da osservarsi in presenza di un superiore nelle varie occorrenze, tanto in servizio che fuori soprattutto in luoghi pubblici.
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