Art. 227 · Norme generali.
RegolamentoParte SECONDACapo I

Art. 227

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Norme generali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 783. Diffondere ed accrescere l'istruzione degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati dev'essere la costante occupazione dei superiori, e perciò gli orari vogliono essere ed il servizio ordinato in modo che le varie istruzioni si sviluppino quanto più ampiamente ed efficacemente è possibile, e le istruzioni stesse così distribuite, che tutti vi sieno utilmente impiegati, e che l'insegnamento progredisca sollecito, ma senza precipitazione. § 784. Tutte le istruzioni deggiono esser dirette ad abilitare sempre meglio i militari d'ogni grado al disimpegno delle loro funzioni, e dei loro doveri, massime in guerra, ed a procurare, a quanti sono chiamati a far carriera, le cognizioni necessarie per coprire gradi superiori. § 785. Ordine, pazienza e perseveranza sono anzitutto necessari per ottenere buoni risultati in qualunque istruzione. § 786. Sommo zelo deve da ognuno dimostrarsi nell'imparare quello che non sa e nell'insegnare quello che gli altri ignorano. Gli uffiziali segnatamente non ponno ricusare, e devono anzi mostrarsi premurosi di far quelle scuole ed istruzioni che il comandante del Corpo affiderà loro. § 787. Tutte le istruzioni debbono essere regolarmente ripetute ogni anno. § 788. Il comandante del Corpo è mallevadore dell'istruzione del medesimo, e sotto la sua autorità e direzione gli uffiziali superiori rispondono dell'istruzione degli uffiziali e i capitani di quella dei loro squadroni.
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