Regolamento›Capo IV
Art. 224
113 / 413Della destituzione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 775. Le sentenze portanti la destituzione di un uffiziale vogliono essere eseguite mediante cancellazione del condannato dai ruoli del Corpo, e mediante l'inserzione loro nei registri degli ordini permanenti all'intera armata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-224