Art. 222 · Della, reclusione militare.
RegolamentoCapo IV

Art. 222

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Della, reclusione militare.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 762. Ogni qual volta un sott'uffiziale, caporale o soldato vien condannato alla reclusione militare, il comandante del Corpo ne avvisa il comandante della reclusione, trasmettendogli copia autentica della sentenza, il foglio d'assento e di punizione del condannato. § 763. Il comandante della reclusione gli riscontra indicandogli il deposito al quale vuoi essere tradotto il condannato, ed il comandante del Corpo fa provvedere il medesimo di tutti gli oggetti di piccolo arredo, e dei capi, di vestiario più indispensabili, dei quali continuerà a far uso nella reclusione, e quindi manda ai Carabinieri Reali per l'opportuna traduzione al luogo: di pena, il doppio stato degli effetti (modello n.° 28 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito) ed il vignetta di scarcerazione ricevuto colla copia della sentenza. § 764. Se il condannato è detenuto fuori del luogo di residenza del Corpo, spetta all'autorità superiore militare del luogo stesso, sia di annunziare la condanna alla reclusione col mandarvi copia della sentenza e il foglio delle punizioni, che si sarà prima procurato dal Corpo, sia di disporre per la traduzione del condannato al luogo di pena. § 765. Gli uffiziali condannati alla reclusione militare, sono accompagnati nella fortezza loro destinata per luogo di pena, colle medesime discipline stabilite dall'articolo precedente. Però qualora la pena fosse fissata per più di tre anni viene omessa la formalità della sciabola, di cui più non dovrà far uso.
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