Regolamento›Capo IV
Art. 220
109 / 413Della dimissione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 759. Le sentenze dei Consigli di guerra che pronunciano la dimissione di un uffiziale del Regio Esercito sono eseguite mediante cancellazione del medesimo dai ruoli del Corpo, e trascritte per intiero sul libro degli ordini permanenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-220