Art. 220 · Della dimissione.
RegolamentoCapo IV

Art. 220

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Della dimissione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 759. Le sentenze dei Consigli di guerra che pronunciano la dimissione di un uffiziale del Regio Esercito sono eseguite mediante cancellazione del medesimo dai ruoli del Corpo, e trascritte per intiero sul libro degli ordini permanenti.
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