Art. 215 · Procedimento detta commissione.
RegolamentoCapo III

Art. 215

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Procedimento detta commissione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 746. La commissione sarà, convocata con ordine del giorno del comandante del Corpo, ogni qual volta si abbia a riconoscere se sia il caso: 1.° Di pronunziare la rimozione di un sott'uffiziale; 2.° Di proporre talun militare pel passaggio ad un Corpo di disciplina. Il comandante del Corpo trasmetterà al presidente i rapporti e documenti relativi ai fatti ed alla condotta dell'individuo su cui si abbia a pronunciare, oltre ad un rapporta del comandante lo squadrone sulla sua condotta in generale, e sui mezzi di correzione già praticati ed al foglio d'assento matricolare e delle punizioni. § 747. Le sedute della commissione hanno luogo a porte chiuse, e i militari intorno a cui essa delibera, non saranno presenti, salvo che essa ravvisi utile di chiamarli a sè per esaminarli personalmente. La commissione ha pure facoltà di chiamare a sè quegli uffiziali od altri militari, od invitare quelle persone estranee, da cui gli occorressero schiarimenti in proposito. § 748. La commissione, esaminata ogni cosa, pronunzia, seduta stante, e, (dove gli fosse necessario un lasso di tempo per riconoscere circostanze di fatto, od assumere informazioni oltre a quelle risultanti dai documenti comunicati) nel termine di ore 24. Ciascun membro ha voce deliberativa, e sarà invitato dal presidente a farla conoscere per ordine inverso di anzianità, dopo averli chiesto se è abbastanza edotto di ogni circostanza per poter pronunziare il suo voto con cognizione di causa. Il voto non può essere altro che si, o no. § 749. La deliberazione della commissione, scritta dal segretario, sarà firmata da tutti i membri, e quindi dal suo presidente, sottoposta al comandante del Corpo, in un con tutti i documenti relativi. Tosto firmata la deliberazione, la commissione s'intende sciolta. In caso di parità di voti il comandante del Corpo decide entro 24 ore dopo sciolta la commissione, e la sua decisione viene apposta in modo d'annotazione in calce alla deliberazione. § 750. Se la commissione pronuncia un roto negativo, il comandante del Corpo infligge al colpevole quelle altre punizioni che crede Convenienti. Se invece la commissione ha pronunciato potersi far luogo alla rimozione di un sott'uffiziale, od alla proposta di un militare ad un Corpo di, disciplina, il comandante del Corpo ne ordina nel primo caso l'esecuzione mediante ordine del giorno, e ne rassegna nel secondo la proposta al mandante del dipartimento, accompagnandola colla deliberazione della commissione e coi documenti alla medesima annessi. § 751. La deliberazione della commissione deve ognora essere registrata per sunto sullo stato delle punizioni dell'individuo. Mentre si attendono le decisioni del comandante del dipartimento, egli viene tenuto in punizione nel modo che il comandante del Corpo ravvisa opportuno.
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