Regolamento›Capo III
Art. 214
65 / 413Formazione, e convocazione della commissione di disciplina.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 742. La commissione di disciplina prescritta dagli articoli precedenti sarà ognora formata o presso la sede principale del Corpo, o presso quelle frazioni distaccate, di cui faccia parte il colpevole, le quali riuniscano i necessari elementi. Essa consterà di sei membri:
1 Maggiore, presidente;
2 Luogotenenti;
1 Aiutante maggiore, il quale fungerà inoltre le veci di segretario.
§ 743. I membri saranno comandati per anzianità, come per servizio di primo turno.
Non potranno far parte della commissione gli autori delle lagnanze e rapporti che diedero luogo alla convocazione, gli uffiziali dello squadrone cui appartiene il colpevole, e quelli che gli siano congiunti da parentela sino al secondo grado inclusivamente.
In caso di una mancanza d'uffiziali del grado prescritto, si supplirà per la formazione della commissione con uffiziali di grado immediatamente inferiore.
§ 744. Qualora poi, trattandosi del deposito o di una frazione distaccata, il numero degli uffiziali presenti non bastasse a costituirla sarà dal comandante di esso riferito al comandante della divisione territoriale, onde, da questi la commissione sia completata con altri uffiziali, per quanto possibile della stess'arma in servizio attivo od in ritiro, ovvero in aspettativa, non però per sospensione dall'impiego.
§ 745. Il comandante la divisione territoriale provvederà nel senso stabilito dal paragrafo precedente, onde la commissione possa riunirsi alla sede del deposito, o del distaccamento al quale appartiene l'imputato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-214