Regolamento›Capo III
Art. 213
64 / 413Passaggio in un Corpo di disciplina.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 740. I passaggi ad un Corpo di disciplina sono ordinati dai comandanti generali dei dipartimenti, sulla proposta dei comandanti dei Corpi e dietro il parere conforme di una commissione di disciplina.
In generale non debbono proporsi per tal passaggio i sott'uffiziali e caporali prima che siano stati retrocessi, e siansi mostrati insensibili a tale punizione.
§ 741. Tosto che sia ordinato il passaggio, il comandante del Corpo ne avverte per iscritto i Carabinieri Reali, indicando loro la data ed il numero del dispaccio del comandante del dipartimento, è domandando il giorno e l'ora in cui il militare dovrà esser loro consegnato, per essere tradotto alla sua destinazione, ove sarà incorporato qual soldato di terza classe.
Al detto militare quindi si somministrano gli effetti, e si assesta il conto di massa.
È contemporaneamente rimesso ai Carabinieri Reali per esser consegnato al comandante del Corpo di disciplina:
1.° Un elenco degli effetti tutti appartenenti all'individuo, coll'indicazione del suo debito, o credito di massa;
2.° Una dichiarazione medica comprovante il suo stato di perfetta salute, giacché in nessun caso dee consegnarsi in traduzione un militare affetto da malattia qualunque, sino a che ne sia risanato.
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