Regolamento›Capo III
Art. 212
63 / 413Avvertenze comuni alle varie punizioni dei sott'uffiziali, caporali e soldati.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 736. Il cappellano, gli uffiziali sanitari ed i veterinari, possono infliggere la consegna in quartiere, la sala di disciplina e la prigione semplice, facendone però sempre immediato rapporto all'uffiziale superiore di servizio, ed informandone la maggiorità.
Se la punizione viene inflitta dal medico di battaglione, o dai veterinari, faranno questi rapporto al capitano d'ispezione.
§ 737. Gli uffiziali inferiori, che puniscono i sott'uffiziali, caporali e soldati di altri squadroni, devono renderne avvertiti i rispettivi capitani per mezzo del furiere dello squadrone cui appartiene il punito.
§ 738. I sott'uffiziali e caporali, cui occorra di punire alcun loro dipendente, devono pur farne sempre rapporto ai superiori.
§ 739. Il militare punito, cui toccasse di partire in congedo illimitato, deve prima scontare la sua punizione.
Il militare condannato da un tribunale ordinario ad una pena qualsiasi, potrà pure essere retrocesso, secondo le regole sopra descritte.
Storico versioni
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