Regolamento›Capo III
Art. 210
61 / 413Militari puniti coi ferri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 729. Le pena dei ferri corti od incrocicchiati, si pronuncia dal solo comandante del Corpo, o da un uffiziale a lui superiore, e la durata ne è stabilita da chi la infligge. Essa va unita alla prigione di rigore, quando lo richieda la gravità della commessa mancanza. Però ai detenuti nelle celle non si metteranno mai ferri, salvo che sia necessario per frenare un chiasso od un disordine.
§ 730. I ferri sono allungati due ore su sei, e tolti intieramente dalla controvisita alla sveglia. A questi ferri possono surrogarsi, specialmente quando le truppe non sono nelle loro ordinarie residenze, altri istrumenti più semplici, i quali tengano stretti assieme i pollici delle mani; essi verranno tolti un'ora su sei, come pure dalla controvisita alla sveglia.
§ 731. Gli uffiziali superiori possono: in via provvisoria prescrivere le punizioni dei ferri, ognora che trattisi di frenare un chiasso od un disordine, od importi di assicurarsi di qualche individuo sospetto di grave delitto, e lo possono pure il capitano d'ispezione e l'aiutante maggiore in 1.°, sempre quando non abbiano l'opportunità di promuoverne pel momento l'ordine superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-210