Regolamento›Capo III
Art. 209
60 / 413Disposizioni comuni alla sala di disciplina ed alle prigioni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 724. È vietato a chicchessia di entrare nelle sale di punizione senza licenza espressa del comandante del Corpo, eccettuati gli uffiziali del Corpo stesso per motivi di servizio, e le altre persone incaricate della vigilanza e del servizio di esse sale.
È vietato nelle sale di punizione ogni schiamazzo, canto, giuoco, rumore fumare, l'accendervi fuoco o lume.
§ 725. Il comandante la guardia di polizia è mallevadore dell'osservanza di queste prescrizioni, e di quelle contenute al § 720, e deve riferirne ogni trasgressione all'uffiziale di picchetto, che ne informa il capitano d'ispezione.
La stessa norma osserva anche rispetto ai richiami che i detenuti porgessero.
§ 726. I militari liberati dai luoghi di detenzione, sono riuniti l'indomani all'ora del apporto per cura del furiere maggiore, e da lui condotti presso il comandante del Corpo, per essergli presentati dai rispettivi capitani subito dopo il rapporto.
§ 727. Il comandante del Corpo può permettere per provvedimento igienico, ai militari detenuti nei luoghi di punizione, di uscirne una o due volte al giorno, specialmente dalle celle, e nella stagione estiva di trattenersi per una o due ore nei corridoi, cortili ed altri simili luoghi, senza aver però colloquio con chicchessia, al qual fine saranno sempre sorvegliati.
§ 728. Possono pure essere rinchiusi alla prigione semplice o alla sala di disciplina, per solo provvedimento di sicurezza, i militari in attesa di giudizio che non fossero trasferii in carcere, ed a seconda delle circostanze, si possono anche mettere loro i ferri, ma non devono andar privi dell'ordinario.
Storico versioni
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