Art. 207 · Della sala di disciplina.
RegolamentoCapo III

Art. 207

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Della sala di disciplina.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 715. La sala di disciplina può essere inflitta da qualunque superiore, e la sua durata è fissata dal comandante del Corpo, o da quell'uffiziale lui superiore o comandante della piazza che l'abbia inflitta. § 716. Allorchè talun sott'uffiziale è punito colla sala di disciplina, il furiere dello squadrone, od altro sott'uffiziale in sua vece, ne rilascia un viglietto al comandante della guardia di polizia, che lo consegna all'uffiziale di picchetto, questi lo scrive sul registro, modello n.° 49, e lo manda all'ufficio di maggiorità. La guardia di polizia, non riceve nella sala di disciplina alcun detenuto senza tal viglietto, eccettuate circostanze straordinarie che non ammettono dilazione. § 717. Il sott'uffiziale punito colla sala di disciplina, si presenterà da se stesso, e può recar seco, oltre il pastrano, la coperta del proprio letto.
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