Art. 203 · Uffiziali sospesi o sottoposti a consigli di disciplina.
RegolamentoCapo II

Art. 203

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Uffiziali sospesi o sottoposti a consigli di disciplina.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 703. Qualora un uffiziale si dimostri, per mancanze gravi e frequenti, incorreggibile agli ordinari castighi disciplinari, ovvero cada in qualche fallo di tal gravità da richiedere una repressione più severa, il comandante del Corpo ne fa particolareggiato rapporto per la via gerarchica al Ministro della guerra. Questi esamina se sia il caso di promuovere la sospensione dell'uffiziale dal suo impiego, ovvero di sottoporlo ad un consiglio di disciplina, per quindi promuoverne la revocazione a tenore della legge sullo stato degli uffiziali. Simile rapporto deve fare il comandante suddetto, ogniqualvolta talun uffiziale commetta una delle mancanze che, a tenore della legge summentovata, danno luogo alla rimozione dal grado.
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