Art. 201 · Disposizioni comuni agli arresti semplici e di rigore.
RegolamentoCapo II

Art. 201

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Disposizioni comuni agli arresti semplici e di rigore.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 696. Infliggendosi gli arresti ad un uffiziale, il comandante dello squadrone vuol essere avvertito per cura dell'aiutante maggiore. § 697. L'aiutante maggiore annunzia agli uffiziali puniti la loro liberazione, ed al superiore che ha punito, l'ora in cui essi devono presentarglisi. § 698. L'affiliale che ricusa di rendersi agli arresti, o di uscirne quando gli viene ordinato, si rende colpevole d'insubordinazione. § 699. L'uffiziale uscito dagli arresti, sì semplici che di rigore, deve presentarsi in gran montura al comandante del Corpo, ed al superiore che lo ha punito, nell'ora che gli sarà indicata per ordine dello stesso comandante del Corpo. § 700. In tempo di guerra, in occasione di esercitazioni campali di concentramenti di truppe e simili circostanze, gli arresti semplici si scontano nel campo cosicché l'uffiziale non può uscire dai limiti di esso, se accampati, o della casa d'abitazione, se in accantonamento; quelli di rigore si scontano nella propria tenda, o baracca, o nella casa d'abitazione, o in quell'altro sito che venga designato dal comandante del Corpo.
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