Art. 200 · Degli arresti di rigore.
RegolamentoCapo II

Art. 200

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Degli arresti di rigore.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 693. Gli arresti di rigore sono inflitti per infrazioni gravi ai regolamenti, od agli ordini superiori, per mancanze gravi, o ripetute nel servizio, per notevoli infrazioni delle regole di contegno, o per mancanze contro il decoro e contro la propria dignità; segnatamente poi per frequenza nel far debiti. § 694. L' uffiziale punito cogli arresti di rigore rimette la sciabola all'aiutante maggiore in 1°, od a chi ne fa le veci, il quale la consegna al comandante del Corpo; e gliela restituisce quando sia rimesso in libertà. Egli rimane quindi escluso da qualunque servizio. § 695. Egli occupa in quartiere, la camera che gli è destinata ne può uscire, od avere colloquio con chicchessia, salvo cogli uffiziali superiori per motivi di servizio; qualora egli trasgredisse a questi divieti, gli vien messa una sentinella alla porta, tratta dalla guardia di polizia, oltre il maggior castigo in cui può incorrere per la nuova mancanza. La sentinella alla porta può essere ancora posta ogniqualvolta lo giudichi necessario il comandante del Corpo, ovvero sia ordinata da un'autorità superiore. Gli arresti di rigore devono essere menzionati sullo specchio annuale di condotta.
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