Art. 20 · Obbligo del saluto.
RegolamentoCapo IV

Art. 20

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Obbligo del saluto.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 63. Ogni militare deve il saluto al SS. Sacramento, alle LL. MM. il Re e la Regina, alle persone della Famiglia Reale, ai Senatori e Deputati riuniti in corpo o per deputazione, ai Cardinali, ai Ministri di Stato in divisa, ed alle Insegne Nazionali. § 64. L'inferiore deve salutare il superiore di qualunque grado, Corpo ed Arma egli siasi in ogni tempo e luogo, sì di giorno che di notte. § 65. Nei siti pubblici, come teatri, caffè, feste da ballo, ecc., e così pure nelle passeggiate od in altre simili circostanze d'andirivieni, si saluta una volta sola. § 66. Ogni militare è parimente tenuto di salutare gli uffiziali delle Potenze estere in divisa, che gli siano superiori in grado. § 67. Incontrandosi due uffiziali di pari grado si scambieranno il saluto, quantunque non si conoscano personalmente. § 68. Gli uffiziali e funzionari militari mentovati al § 31 allorchè sono rivestiti dei loro distintivi, hanno diritto al saluto da quanti hanno grado, o sono assimilati ad un grado inferiore al loro, e devono ugualmente il saluto a tutti gli uffiziali di maggior grado, ed a tutti gli assimilati a grado superiore al loro. § 69. Tutti i militari salutano i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. § 70. I militari inferiori al grado di Maggiore Generale saluteranno i Cavalieri Gran Croce ed i Grandi Uffiziali dell'Ordine Mauriziano e di quello militare di Savoia. I militari inferiori al grado di Maggiore saluteranno i Cavalieri Gran Croce, i Grandi Uffiziali ed i Commendatori degli ordini suddetti. I sott'uffiziali, caporali e soldati saluteranno tutti i decorati degli Ordini medesimi, dell'Ordine civile di Savoia, e di medaglia al valore militare o civile. § 71. I sovradetti saluti sono obbligatori solo quando le persone cui spettano, sono fregiate delle rispettive decorazioni. § 72. Tutti i militari che ricevono il saluto, sia da altri militari o funzionari militari, sia da funzionari od agenti della forza pubblica vestiti in divisa, hanno stretto obbligo di restituirlo.
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