Regolamento›Capo II
Art. 199
19 / 413Degli arresti semplici.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 691. Gli arresti semplici sono inflitti agli uffiziali per negligenza o mancanze leggere, quando siano ripetute, o per trasgressione notevole ai loro doveri.
L'uffiziale agli arresti semplici rimane in casa o nella camera destinatagli in quartiere, sulla sua parola d'onore in tutte le ore in cui non è comandato di servizio.
§ 692. Qualora durante gli arresti egli commettesse una nuova mancanza, il comandante del Corpo ne deve. prolungare la durata o commutargli in arresti di rigore.
L'uffiziale che infranga gli arresti semplici viene punito con quegli di rigore, ed in caso di recidività, anche colla detenzione in una fortezza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-199