Art. 197 · Qualità e durata dei castighi e da chi inflitti.
RegolamentoCapo II

Art. 197

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Qualità e durata dei castighi e da chi inflitti.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 682. Le punizioni disciplinari per gli uffiziali sono: 1.° Il rimprovero; 2.° Gli arresti semplici nella propria abitazione od in quartiere da uno a trenta giorni; 3.° Gli arresti di rigore al quartiere da cinque a 60 giorni; 4.° La detenzione in una fortezza da uno a sei mesi. § 683. Il rimprovero può essere inflitto da qualunque superiore, sia privatamente, sia in altre circostanze che lo richiedano, od al rapporto dal comandante del Corpo. § 684. Gli arresti semplici ponno essere inflitti da qualunque superiore, il quale, se appartiene al Corpo ed è uffiziale inferiore, ne riferisce immediatamente al maggiore di servizio; se è uffiziale superiore, al comandante del Corpo direttamente. § 685. Gli arresti di rigore sono intimati dal solo comandante del Corpo, o da uffiziali a lui superiori, o dal comandante della piazza, purchè sia uffiziale superiore. § 686. La durata degli arresti semplici, o di rigore, è determinata dal comandante del Corpo o da quell'altro uffiziale a lui superiore che li abbia ordinati. § 687. Gli arresti semplici e di rigore possono essere intimati a voce o per iscritto direttamente dal superiore, o per mezzo di un aiutante maggiore. § 688. Gli arresti in una fortezza sono inflitti dal Generale comandante di dipartimento, o dal Ministro della guerra, che in ambi i casi ne determina la durata. § 689. Le punizioni suddette sono applicabili colle stesse norme, ai cappellani, agli uffiziali di sanità militare ed ai veterinari, secondo il grado cui sono rispettivamente assimilati.
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