Art. 196 · Punizioni dei militari in distaccamento, ovvero aggregati o comandati presso altro Corpo.
RegolamentoTitolo TERZO

Art. 196

365 / 413

Punizioni dei militari in distaccamento, ovvero aggregati o comandati presso altro Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 678. Gli uffiziali comandanti di distaccamento hanno sul medesimo la stessa autorità disciplinare che il comandante del Corpo; salvo che non possono, senza autorizzazione di questo, infliggere agli uffiziali gli arresti semplici per oltre 15 giorni, nè stabilire la durata degli arresti di rigore, nè ordinare retrocessioni. § 679. I comandanti di distaccamento che non siano uffiziali, devono limitarsi alle punizioni della prigione semplice, ed a quelle inferiori, e, quando loro occorra, possono anche infliggere la prigione di rigore senza però stabilirne la durata, per la quale devono riferirne al comandante del Corpo, o di quell'altro distaccamento da cui dipendono. § 680. Il superiore che infligge una punizione ad un militare di altro Corpo, o di un Corpo che da lui non dipenda direttamente, deve tosto farne rapporto per iscritto al comandante della piazza, il quale ne informerà il comandante del Corpo, cui il militare punito appartiene. § 681. Allorchè talun militare viene aggregato, o comandato presso altro Corpo, o squadrone, i superiori di questi hanno sopra di lui la stessa autorità disciplinare, che i superiori del Corpo cui appartiene.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-196