Regolamento›Titolo TERZO
Art. 194
363 / 413Regole generali per l'applicazione delle punizioni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 669. Il superiore procura di antivenire le mancanze dei suoi dipendenti, e principalmente di evitare ogni provocazione.
Osserverà nel punire la rigorosa giustizia ed imparzialità, evitando ogni modo ed ogni espressione ingiuriosa o risentita, e dimostrando colla calma del suo contegno, com'egli sia mosso unicamente dal sentimento del dovere, e nello scopo di correggere il colpevole, e di porgere un esempio salutare agli altri.
§ 670. Egli terrà conto di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del carattere, dei servizi prestati, del grado d'intelligenza di chi ha mancato, e della conoscenza che questi ha delle regole disciplinari.
§ 671. Vorranno però sempre essere severamente punite le mancanze anche leggiere di probità, o contro la subordinazione militare gli abusi di potere, e le punizioni ingiuste; così pure si terrà debito conto d'ogni circostanza aggravante, reprimendo segnatamente con maggiori castighi le mancanze recidive ed abituali, o commesse in presenza di altri militari, o durante un servizio con carattere che possano generare disordine; fatto calcolo delle più o meno gravi conseguenze che la mancanza ha prodotto.
§ 672. Si avvertirà ancora che, quanto più il militare è elevato in grado, tanto più grave è qualsivoglia sua mancanza. Fra parecchi militari complici di una stessa mancanza, sarà punito più severamente degli altri il più, o i più elevati in grado ed in anzianità, anche quando non si giudicasse opportuno di punir tutti i colpevoli.
§ 673. Fra le mancanze ai doveri d'uomo privato, saranno con ispecial cura repressi i giuochi di sorte, i debiti, gli stravizi ed il mal costume.
§ 674. Il superiore che incontri un inferiore di qualunque Corpo od Arma in montura indecente, o che manchi al decoro militare, od al servizio, o turbi l'ordine pubblico, od abbia parte ad un disordine qualunque, è obbligato di riprenderlo e punirlo, ed omettendo di farlo, sarà egli stesso punito severamente.
§ 675. Le punizioni voglionsi infliggere colla moderazione necessaria affinché conservino tutta la loro efficacia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-194