Regolamento›Capo XIV
Art. 192
361 / 413Osservazioni diverse.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 665. I militari destinati a far le veci di grado od impiego superiore, salvo che esse siano limitate nell'interno degli squadroni, sono sempre notificati al reggimento con apposito ordine del giorno.
Essi non acquistano, in forza di questa loro temporanea destinazione, verun diritto al conseguimento del grado o dell'impiego di cui fanno le veci.
§ 666. Coloro che per far le veci di grado od impiego superiore, sono destinati a prestar servizio ad altro squadrone o stato maggiore, passano sotto l'immediata autorità dei nuovi loro superiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-192