Art. 19 · Comunicazioni dei superiori agli inferiori.
RegolamentoCapo III

Art. 19

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Comunicazioni dei superiori agli inferiori.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 61. Il superiore che abbia a porgere osservazioni, encomi, o biasimi sulla condotta di un inferiore che non sia posto sotto il suo comando immediato, si rivolgerà in generale, e nei casi ordinari, al comandante di quello. § 62. L'inferiore che riceva un ordine da un superiore non immediato, deve informarne il suo superiore immediato, senza tuttavia indugiarne perciò l'esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-19