Regolamento›Capo III
Art. 19
47 / 413Comunicazioni dei superiori agli inferiori.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 61. Il superiore che abbia a porgere osservazioni, encomi, o biasimi sulla condotta di un inferiore che non sia posto sotto il suo comando immediato, si rivolgerà in generale, e nei casi ordinari, al comandante di quello.
§ 62. L'inferiore che riceva un ordine da un superiore non immediato, deve informarne il suo superiore immediato, senza tuttavia indugiarne perciò l'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-19