Regolamento›Capo XIV
Art. 183
352 / 413Veci di luogotenente colonnello e di maggiore.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 648. Il capitano più anziano fra i presenti al Corpo se questo è riunito, od in distaccamento di più squadroni, separato di presidio e non semplicemente di quartiere, adempie alle veci di uffiziale superiore, qualora non vi sia verun uffiziale superiore presente; va quindi esente da ogni servizio attribuito al suo grado, e vien surrogato nel comando dello squadrone a norma dell'articolo seguente.
§ 649. Essendovi però un uffiziale superiore presente al Corpo, questi deve adempiere a tutte le funzioni di uffiziale superiore di servizio; il capitano più, anziano fra i presenti prende, sotto le armi, il comando degli squadroni rimasti senza uffiziale superiore, senza tuttavia andare esente da alcun servizio del suo grado.
§ 650. Quando poi più squadroni debbano separarsi dagli altri, ciascun uffiziale di qualunque, grado seguirà la sorte della propria truppa, marciando con essa di preferenza a qualunque altro temporario incarico nel Corpo salvochè per alcuna straordinaria circostanza, e nell'interesse del servizio, il comandante del Corpo ravvisasse opportuno di modificare questa prescrizione riguardo a qualche luogotenente o sottotenente.
§ 651. Se però il distaccamento sprovveduto di uffiziale superiore comandante dovesse marciare per qualche spedizione od altro incarico importante, il comandante del Corpo può destinare a comandarlo l'altro uffiziale superiore agli squadroni attivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-183