Regolamento›Capo XIV
Art. 182
351 / 413Avvertenze intorno alle veci di comandante di Corpo e di comandante di Brigata.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 645. Le disposizioni impartite nei due precedenti articoli, ponno essere modificate dal Ministero della guerra, sia per evitare momentanee dislocazioni dei comandanti di Corpo, sia quando altre importanti considerazioni lo consiglino.
§ 646. Chi fa le veci di un comandante di Brigata, o di Corpo che sia assente, ma non però fuori dello Stato, è tenuto a ragguagliare immediatamente il titolare di ogni evento straordinario che succeda nella Brigata o nel Corpo, e di mandargli ogni quindici giorni una dettagliata relazione sugli affari di quello o di questo.
§ 647. Egli non può variare le regole stabilite e praticate dal titolare assente od impedito, e deve anzi mantenerne la piena esecuzione, salvo nei casi straordinari ed urgenti, dei quali ragguaglierà a suo tempo il titolare.
Questa disposizione non è applicabile a chi esercita le funzioni di una carica vacante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-182