Regolamento›Capo III
Art. 18
46 / 413Forma delle lettere, rapporti e richiami.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 60. Nelle lettere, rapporti, richiami, ordini ed altri scritti che occorra ai militari d'indirizzare ai superiori, eguali ed anche inferiori, si atterranno alla forma indicata dal modello n.° 1 annesso al presente regolamento, omettendo i preamboli superflui, ed usando termini sempre convenienti, e (quando si scriva a superiori) rispettosi; la firma sarà preceduta dalla qualificazione dello scrivente senza alcuna espressione di cortesia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-18